Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è inserito il seguente:

      «Art. 18-bis. (L) - (Copie autentiche di scritture contabili). - 1. Il segretario comunale o un altro funzionario incaricato dal sindaco può autenticare gli estratti delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 634 del codice di procedura civile».